Divinus Perfectionis Magister (Italiano)

DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER (1983)

 

Costituzione Apostolica
Divinus Perfectionis Magister

Giovanni Paolo Vescovo
Servo Dei Servi di Dio
a perpetua memoria

Il Divin Maestro e Modello di perfezione, Cristo Gesù, che con il Padre e lo Spirito Santo è proclamato "il solo santo", amò la Chiesa come una sposa e diede se stesso per essa, al fine di santificarla e renderla gloriosa al suo cospetto. Dato quindi il precetto a tutti i suoi discepoli di imitare la perfezione del Padre, manda a tutti lo Spirito Santo, affinché li muova interiormente ad amare Dio con tutto cuore e ad amarsi a vicenda, come Egli li ha amati. I seguaci di Cristo - come insegna il Concilio Vaticano II - non secondo le loro opere, ma secondo il disegno e la grazia di Lui chiamati e giustificati nel Signore Gesù, nel battesimo della fede sono diventati veramente figli di Dio e partecipi della natura divina, e perciò realmente santi. [1]

Tra questi, in ogni tempo Dio ne sceglie molti affinché, seguendo più da vicino l'esempio di Cristo, con l'effusione del sangue o l'esercizio eroico delle virtù, diano fulgida testimonianza del Regno dei cieli.

La Chiesa poi, che fin dalle origini della religione cristiana ha sempre creduto che gli Apostoli e i Martiri sono a noi uniti strettamente in Cristo, li ha venerati in maniera particolare insieme con la beata Vergine Maria e i santi Angeli, e ha piamente implorato l'aiuto della loro intercessione. A questi ben presto furono aggiunti anche altri, che più da vicino avevano imitato la verginità e la povertà di Cristo, e finalmente gli altri che il singolare esercizio delle virtù cristiane e i carismi divini raccomandavano alla devozione e all'imitazione dei fedeli.

Mentre consideriamo la vita di coloro che hanno fedelmente seguito Cristo, in modo nuovo siamo spinti a cercare la Città futura, e apprendiamo la via più sicura per la quale, tra le mutevoli cose del mondo, possiamo raggiungere la perfetta unione con Cristo, cioè alla santità, secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno. In realtà, circondati da un gran nugolo di testimoni, per mezzo dei quali Dio si fa presente a noi e ci parla, siamo con grande forza attratti a raggiungere il suo Regno nei cieli. [2]

Accogliendo tali segni e la voce del Signore suo con la più grave riverenza e docilità, da tempi immemorabili, la Sede Apostolica, per il grave ufficio ad essa affidato di insegnare, santificare e reggere il Popolo di Dio, da tempo immemorabile propone all'imitazione, venerazione e invocazione dei fedeli gli uomini e le donne che si sono distinti per il fulgore della carità e delle altre virtù evangeliche, e, svolte le debite inchieste, nell'atto solenne di canonizzazione che li dichiara Santi o Sante.

La trattazione delle cause di canonizzazione, che il Nostro Predecessore Sisto V affidò alla Sacra Congregazione dei Riti da lui istituita [3], nel corso dei secoli venne sempre più perfezionato con nuove norme, specialmente ad opera di Urbano VIII [4].  In seguito Prospero Lambertini (poi Papa Benedetto XIV) raccolte anche le esperienze del passato, ha tramandato tali norme nell'opera De Servorum Dei beatificazione et de Beatorum canonizatione, che per quasi due secoli ha costituito la regola presso la Sacra Congregazione dei Riti. Infine tali norme furono inserite nel Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1917.

Nel nostro tempo, poiché il notevole progresso delle discipline storiche ha mostrato la necessità di dotare la Congregazione competente di un più valido  strumento di lavoro, per meglio rispondere alle esigenze della critica storica, il Nostro Predecessore di f.m. Pio XI, con la Lettera Apostolica m.p. del 6 febbraio 1930 Già da qualche tempo, istituì presso la Sacra Congregazione dei Riti la "Sezione storica", alla quale affidò lo studio delle cause "storiche" [5]. Lo stesso Pontefice, il 4 gennaio 1939, ordinò di pubblicare le Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis [6], con le quali di fatto rese superfluo il processo "apostolico", di modo che da allora per le cause "storiche" fu fatto un unico processo di autorità ordinaria.

Paolo VI inoltre, con la Lettera Apostolica m.p. Sanctitas clarior del 19 marzo 1967 [7], stabilì che anche per le cause recenti si facesse un unico processo cognizionale, per raccogliere cioè le prove, che il Vescovo istruisce, previa però l'autorizzazione della Santa Sede [8].  Lo stesso Pontefice, con la Costituzione Apostolica "Sacra Rituum Congregatio [9]" dell'8 maggio 1969, al posto della Sacra Congregazione dei Riti costituì due nuovi Dicasteri, affidando ad uno di essi il compito di regolare il Culto Divino, all'altro invece di trattare le cause dei santi; in quella stessa occasione modificò alquanto la procedura di esse.

Infine, dopo le ultime esperienze, ci è sembrato molto opportuno rivedere ancora la procedura nell'istruzione delle cause, e riordinare la stessa Congregazione per le Cause dei Santi, in modo da andare incontro alle esigenze degli studiosi e ai desideri dei nostri Fratelli nell'episcopato, i quali più volte hanno sollecitato una maggiore agilità di procedura, conservata però la solidità delle ricerche in un affare di tanta importanza. Pensiamo inoltre che, alla luce della dottrina sulla collegialità proposta dal Concilio Vaticano II, sia assai conveniente che i Vescovi stessi vengano maggiormente associati alla Sede Apostolica nel trattare le cause dei santi.

Per il futuro, dunque, abrogate al riguardo tutte le leggi di qualsiasi genere, stabiliamo che si osservino le norme che seguono.

I.  INCHIESTE AFFIDATE AI VESCOVI

1) Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nell'ambito della propria giurisdizione, sia di ufficio sia ad istanza di singoli fedeli o di legittime associazioni e dei loro rappresentanti, compete il diritto di investigare sulla vita, le virtù o il martirio e sulla fama di santità o di martirio, sui presunti miracoli ed eventualmente sul culto antico di un Servo di Dio, di cui si chiede la canonizzazione.

2) In tali inchieste il Vescovo proceda secondo le Norme peculiari da emanarsi dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, e con il seguente ordine:

    1° Richieda al postulatore della causa, legittimamente nominato dall'attore, un'accurata informazione sulla vita del Servo di Dio e si faccia da lui dare ragguagli circa i motivi che appaiono favorevoli alla promozione della causa di canonizzazione.

    2° Se il Servo di Dio ha pubblicato scritti da lui editi, il Vescovo li faccia esaminare da censori teologici.

    3° Se nei medesimi scritti nulla si sarà trovato contro la fede e i buoni costumi, il Vescovo disponga che altri scritti inediti (lettere, diari ecc.) nonché tutti i documenti che in qualsiasi modo sono collegati con la causa, vengano ricercati da persone idonee che, dopo aver espletato fedelmente l'incarico, redigano una relazione sulle indagini svolte.

    4° il Vescovo, se in base a tali risultati riterrà prudentemente che si possa procedere oltre, curi che siano esaminati nel debito modo i testi presentati dal postulatore e gli altri d'ufficio.

    Se però sia urgente l'esame dei testi perché non si perdano le prove, gli stessi siano interrogati anche se non è terminata la raccolta dei documenti.

    5° L'inchiesta sui presunti miracoli si faccia separatamente da quella sulle virtù o sul martirio.

    6° Finite le inchieste, sia inviato in duplice copia alla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, l'esemplare autentico di tutti gli atti, insieme ad una copia dei libri del Servo di Dio, esaminati dai censori teologici e con il giudizio di questi.

    Il Vescovo inoltre aggiunga una dichiarazione sull'osservanza dei decreti di Urbano VIII sul non culto.

II.  LA SACRA CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI

3) La Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, alla quale è proposto il Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario, ha il compito di trattare quanto riguarda la canonizzazione dei Servi di Dio, sia assistendo i Vescovi con consigli e istruzioni nell'impostare le cause, sia studiando a fondo le cause, sia infine dando il suo voto sul merito.

    Alla stessa Congregazione spetta di decidere su tutto quello che si riferisce all'autenticità e alla conservazione delle reliquie.

4) È compito del Segretario:

    1° curare le relazioni con gli esterni, in particolare con i Vescovi che istruiscono le cause;

    2° partecipare alle discussioni sul merito della causa, esprimendo il voto nella congregazione dei Padri Cardinali e Vescovi;

    3° preparare la relazione dei voti dei Cardinali e Vescovi, da presentare al Sommo Pontefice.

5) Il Segretario nello svolgimento del suo officio è coadiuvato dal Sotto-Segretario, al quale tocca specialmente di vedere se sia stato fedelmente osservato quanto prescritto dalla legge nell'istruire le cause, nonché da un congruo numero di Officiali minori.

6) Per lo studio delle cause presso la Sacra Congregazione c'è il Collegio dei Relatori, presieduto dal Relatore generale.

7) Ai singoli Relatori spetta:

    1° studiare con i collaboratori esterni le cause loro affidate e preparare le Posizioni sulle virtù o sul martirio;

    2° redigere per scritto chiarimenti storici, se eventualmente siano richiesti dai Consultori;

    3° partecipare come esperti al Congresso dei teologi, ma senza voto.

8) Un Relatore avrà l'incarico di preparare le Posizioni sui miracoli, e parteciperà alla Consulta dei medici e al Congresso dei teologi.

9) Il Relatore generale, che presiede alla riunione dei Consultori storici, è coadiuvato da alcuni Aiutanti di studio.

10) Presso la Sacra Congregazione vi è un Promotore della fede o Prelato teologo, cui spetta:

    1° presiedere al Congresso dei teologi, nel quale dà il voto;

    2° preparare la relazione sullo stesso Congresso;

    3° partecipare in qualità di esperto, ma senza voto alla congregazione dei Padri Cardinali e Vescovi.

    Per l'una o l'altra causa, se sarà necessario, potrà essere nominato dal Cardinale Prefetto un Promotore della fede ad casum.

11) Per trattare le cause dei Santi sono a disposizione Consultori scelti da diverse regioni, esperti alcuni in materia storica, altri in teologia specialmente spirituale.

12) Per l'esame delle guarigioni, che vengono proposte come miracoli, vi è presso la Sacra Congregazione un Collegio dei periti nella scienza medica.

III.  MODO DI PROCEDERE NELLA SACRA CONGREGAZIONE

13) Quando il Vescovo avrà inviato a Roma tutti gli atti e documenti riguardanti la causa, nella Sacra Congregazione per le Cause Santi si proceda in questo modo:

    1° Innanzi tutto il Sotto-Segretario verifica se nelle inchieste eseguite dal Vescovo siano state osservate tutte le disposizioni di legge; e riferirà nel Congresso ordinario circa l'esito dell'esame.

    2° Se il Congresso riterrà che la causa sia stata istruita a norma di legge, stabilirà a quale Relatore si debba affidare. Il Relatore poi, con un collaboratore esterno, preparerà la Posizione sulle virtù o sul martirio secondo le regole della critica da osservarsi nella agiografia.

    3° Nelle cause antiche e in quelle recenti, la cui indole particolare a giudizio del Relatore generale lo richiedesse, la Posizione edita sarà sottoposta all'esame dei Consultori particolarmente esperti in materia, affinché esprimano il voto sul suo valore scientifico e sulla sua sufficienza all'effetto di cui si tratta.

    In singoli casi la Sacra Congregazione può affidare l'esame della Posizione anche ad altri competenti, non inclusi nell'elenco dei Consultori.

    4° La Posizione (insieme ai voti scritti dei Consultori storici nonché con nuovi chiarimenti del Relatore, se saranno necessari) sarà consegnata ai Consultori teologi, che esprimeranno il voto sul merito della causa.

    Ad essi, insieme con il Promotore della fede, spetta studiare la causa in modo che, prima che si giunga alla discussione nel Congresso speciale, siano esaminate a fondo le eventuali questioni teologiche controverse.

    5° I voti definitivi dei Consultori teologi, con le conclusioni redatte dal Promotore della fede, saranno sottoposti al giudizio dei Cardinali e Vescovi.

14) Gli asseriti miracoli vengono esaminati dalla Congregazione giudica nel seguente modo:

    1° Gli asseriti miracoli, sui quali dal Relatore a questo deputato è preparata una Posizione, vengono esaminati in una riunione dei periti (nella Consulta medica, se si tratta di guarigioni), i cui voti e conclusioni sono esposti in una accurata relazione.

    2° I miracoli devono quindi essere discussi in un Congresso speciale dei teologi, e poi in una congregazione di Padri Cardinali e di Vescovi.

15) Le sentenze dei Padri Cardinali e Vescovi vengono riferiti al Sommo Pontefice, al quale unicamente compete il diritto di decretare il culto pubblico ecclesiastico da rendersi ai Servi Di Dio.

16) Per le singole cause di canonizzazione, tuttora in attesa di giudizio presso la Sacra Congregazione, la stessa Sacra Congregazione con uno speciale decreto stabilirà il modo di procedere oltre, ma nel rispetto della mente di questa nuova legge.

17) Quanto abbiamo stabilito con questa Nostra Costituzione comincia ad avere vigore da questo stesso giorno.

    Vogliamo inoltre che queste norme e nostre disposizioni siano ferme ed efficaci nel presente e nel futuro, abrogate per quanto è necessario le Costituzioni e Ordinanze Apostoliche promulgate dai Nostri Predecessori, e tutte le altre prescrizioni anche degne di particolare menzione e deroga.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 25 gennaio 1983, anno quinto del Nostro Pontificato.

Giovanni Paolo II

AAS 75 (1983), pp. 349-355.

 

(1) Const. dogm. Lumen gentium, n. 40.
(2) Cfr. ibid, n. 50.
(3) Const. Apost. Immensa Aeterni Dei, diei 22 ianuarii 1588. Cfr. Bullarium Romanum, ed. Taurinensis, t. VIII, pp. 985-999.
(4) Litt. Apost. Caelestis Hierusalem cives, diei 5 iulii 1634; Urbani VIII P.O.M. Decreta servanda in beatificatione et canonizatione Sanctorum, diei 12 martii 1642.
(5) AAS 22 (1930), pp. 87-88.
(6) AAS 31 (1939), pp. 174-175.
(7) AAS 61 (1969), pp. 149-153.
(8) Ibid., nn. 3-4.
(9) AAS 61 (1969), pp. 297-305.