Sergio La Pegna - Il miracolo: accertamento degli elementi scientifici e teologici – Inchiesta diocesana

 

 

Il miracolo: accertamento degli elementi scientifici e teologici – Inchiesta diocesana

 

Desidero suddividere il mio intervento in 3 parti: importanza dei miracoli nelle cause di beatificazione e canonizzazione; fondamenti scientifici e teologici del miracolo; tappe essenziali dell’Inchiesta diocesana sul presunto miracolo.

 

I. Perché i miracoli

Gesù compie molti miracoli per manifestare l’avvento del Regno di Dio e per richiamare alla fede in Lui. Questi “segni” sono, solitamente, suddivisi in: a) miracoli di guarigione (ad esempio, la guarigione del cieco nato o dell’emorroissa); b) miracoli sulla natura (la moltiplicazione dei pani, la tempesta sedata); c) epifanie (la trasfigurazione, le apparizioni post-pasquali). Essi hanno lo scopo di attestare che Gesù è il Messia inviato dal Padre (Gv 5,36), il Figlio di Dio (Gv 10,31). I miracoli sollecitano a credere in lui (Gv 10,38). Il miracolo supremo è la resurrezione di Cristo (At 1,22)[1]. L’odierna ricerca storica, applicata ai miracoli, ne riafferma anzitutto l’autenticità globale. Essi, infatti, occupano molto spazio nell’esistenza e nell’apostolato di Gesù. Senza i miracoli non si spiegherebbe l’entusiasmo della folla e dei discepoli, né l’odio dei nemici nei suoi confronti. Il miracolo è sempre servizio della Parola, sia come elemento della Rivelazione, sia come attestazione della sua autenticità e della sua efficacia[2].

In teologia i miracoli venivano classificati tradizionalmente all’interno dei "motivi di credibilità" della fede. Il Concilio Vaticano II ha invece preferito parlarne in termini di "segni di salvezza", perché il loro utilizzo apologetico non venisse separato dal significato salvifico in Cristo. L’unica volta che Dei Verbum utilizza questo vocabolo, lo fa a proposito dell’autorivelazione di Dio in Cristo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica si sofferma su questa interpretazione dei miracoli del Signore durante il suo ministero terreno: Liberando alcuni uomini dai mali terreni della fame, dell’ingiustizia, della malattia e della morte, Gesù ha posto dei segni messianici; egli non è venuto tuttavia per eliminare tutti i mali di quaggiù, ma per liberare gli uomini dalla più grave delle schiavitù: quella del peccato, che li ostacola nella loro vocazione di figli di Dio e causa tutti i loro asservimenti umani (cf. CCC 549).

Ci sono poi dei fini secondari del miracolo, ad esempio quello di essere finalizzato a un bene degli uomini, come può essere una guarigione. A volte i miracoli sono operati da Dio attraverso l’intercessione di candidati all’onore degli altari. In questi casi, tra i fini secondari vi è quello di offrire alla Chiesa la conferma divina per il riconoscimento della santità di un cristiano. Fin dai primi secoli, quando i vescovi dovevano concedere il culto per un martire, prima di vagliare l’eccellenza della vita e delle virtù, consideravano le prove dell’eccellenza dei segni. Il miracolo è un fatto straordinario che supera le leggi della natura, che suppone un intervento speciale e gratuito di Dio e che è, allo stesso tempo, un segno e manifestazione di Dio all’uomo. Miracolo, infatti, deriva dal latino miraculum, e va distinto da ciò che noi chiamiamo mirum. Nel miraculum c’è un intervento diretto di Dio che agisce in maniera sorprendente. Dio ha una finalità salvifica, di amore quando interviene. Il miracolo è un fatto straordinario, meraviglioso. Il miracolo, invece, si manifesta proprio come un avvenimento che supera le leggi della natura; per esempio perché una guarigione possa essere considerata miracolosa, si deve costatare scientificamente che essa è stata istantanea, completa e duratura. Pertanto, si può comprendere la differenza fra “grazia” e “miracolo”. La grazia è un aiuto divino che si ottiene per un buon esito delle attività dell’uomo. Tale aiuto, tuttavia, non si esprime come uno sconvolgimento delle leggi naturali, ma come un supplemento all’interno della natura stessa, una particolare assistenza che Dio concede, intensificando le potenzialità naturali.

L’autorità ecclesiastica da sempre ha considerato il miracolo come divina conferma, cioè come prova della santità (San Tommaso d’Aquino), cioè dell’autenticità del martirio o dell’esercizio eroico delle virtù cristiane. Dopo la creazione della Congregazione dei Riti (1588), la procedura delle Cause dei Santi andò gradualmente perfezionandosi con mezzi procedurali più accurati e la necessità dei miracoli fu stabilita anche per la beatificazione, appena introdotta[3]. Da molti anni, ma soprattutto oggi, ci si chiede se effettivamente sia necessaria l’approvazione di un miracolo per la beatificazione e per la canonizzazione, ritenendo sufficiente una solida fama di santità, giuridicamente controllata dal Dicastero delle Cause dei Santi e il riconoscimento dell’eroicità delle virtù o del martirio[4].

Non possiamo approfondire tale interessante argomento, ma mi sembra importante sottolineare alcuni elementi considerati ancora oggi validi dalla Chiesa per la richiesta dei miracoli.

Il miracolo è considerato un’amorevole risposta di Dio, un segno autorevole che la persona invocata è in Paradiso e di là può intercedere per i fedeli della Chiesa pellegrina sulla terra.

Benedetto XIV tratta questo argomento nel cap. 5 del IV libro. Riferisce due correnti di pensiero che c’erano al suo tempo e che c’erano anche oggi. Una privilegia le virtù dicendo che i miracoli non sono necessari ma basta l’esercizio delle virtù in grado eroico. Per esempio cita la risposta che Ulrico, vescovo di Costanza, dà a Papa Callisto II che richiedeva i miracoli per la canonizzazione di san Corrado, vescovo della stessa diocesi: “Ho fatto attenzione più al degnissimo comportamento verso Dio da parte di quest’uomo che ai miracoli, che talvolta sono comuni ai reprobi e ai santi”[5].  L’altra corrente di pensiero che dice che i miracoli sono necessari sia per la beatificazione che per la canonizzazione. Così la descrive Benedetto XIV “Per essere persuasi della necessità dei miracoli nelle cause di beatificazione e di canonizzazione sarebbe più che sufficiente affermare che è stata ed è sempre costante la prassi della Sede Apostolica di richiedere i miracoli in queste Cause […] La santità si prova perfettamente quando alla confessione della fede e alla giustizia delle opere è congiunto il distintivo dei miracoli. Da qui avviene che per i canonizzandi si conduce una seria investigazione in primo luogo sull’eccellenza della fede, sulla santità di vita, poi sui miracoli, compiuti soprattutto dopo la morte” [6].

Le prove testificali e documentali possono far giungere ad una certezza morale dell’esercizio eroico delle virtù, o martirio o offerta della vita, non una certezza assoluta[7]. Infatti, così afferma Benedetto XIV: “Nonostante le attestazioni dei testi e dei confessori, le vergini e i confessori avrebbero condotto una vita più rilassata, per cui si richiedono i miracoli per escludere tale timore, sotto la certa speranza che Dio non li compirà in seguito alla intercessione di coloro, i cui costumi e gesti non furono a lui grati e accetti. Così può accadere che, nonostante le deposizioni dei testi, coloro che sostennero la morte per Cristo fecero qualche atto interiore di vanagloria o di impazienza, oppure che coloro che inflissero la morte mostrarono certamente odio alla religione cristiana, ma forse furono indotti da altra causa ad infliggerla, nel cui stato di cose ognuno può riconoscere che non senza ragione si richiedono i miracoli per escludere del tutto i pericoli sopra esposti, sempre ricorrendo alla ferma speranza che Dio non compirà alcun miracolo in seguito all’intercessione di coloro che non offrirono a lui un puro e integro sacrificio della propria vita”[8].

Papa Francesco, a conferma di questa tradizione, nella visita al Dicastero, il 1° giugno 2015 ha detto: “Io in coscienza rifiuterò una beatificazione senza miracolo… perché per me il miracolo è il dito di Dio, che ci dice: questo va….(I Santi) che ho fatto senza il processo del miracolo erano tutti Beati con una cosa comune: erano grandi evangelizzatori: Anchieta, Junipero Serra, Favre”[9].

Il Codice 1917 al c. 2138, in sintonia con il Magister, prescriveva che, dopo una beatificazione formale, occorrevano due miracoli per la canonizzazione e 3 dopo una beatificazione equipollente. La nuova legislazione non fa riferimento al numero dei miracoli richiesti sia per la beatificazione che per la canonizzazione. Il Dicastero delle Cause dei Santi ha continuato a seguire la prassi che per la beatificazione di un martire non si richiede l’accertamento del miracolo, che invece è necessario per la sua canonizzazione. Nel caso dei Confessori, si esige un miracolo per la loro beatificazione e un altro miracolo, - avvenuto dopo l’atto pontificio di beatificazione - per la canonizzazione.

Quindi, in sintesi, possiamo affermare che i miracoli sono fondamentali per la normale conclusione di una Causa di canonizzazione.

 

II. Fondamenti scientifici e teologici

1. Quale tipo di miracoli vengono presi in considerazione?

Innanzitutto occorre chiarire che vengono presi in considerazione solo i casi che possono essere dimostrati sia nell’ambito scientifico che teologico, in base alle deposizioni e alla documentazione raccolta durante un regolare processo. Per tale ragione, la stragrande maggioranza dei casi studiati consiste nelle guarigioni. Tuttavia, esistono anche altri avvenimenti fisici che possono essere presentati come miracoli. Per esempio sono stati presentanti al Dicastero la moltiplicazione (del riso o dell’acqua), lo scampato pericolo (salvezza di un equipaggio di un sommergibile, assenza di danni catastrofici necessariamente attesi in seguito ad una caduta da una grande altezza o al passaggio di un camion sopra il corpo). Ad esempio, per l’esame del miracolo che portò alla Beatificazione della Venerabile Maria di Gesù Crocifisso Petkovic (1892-1966), avvenuto in un sottomarino inabissatosi nelle acque peruviane nel 1988, si fece ricorso ad esperti di fisica: ad una profondità di 15 metri, con una pressione dell’acqua di 3,8 tonnellate, il comandante, che aveva invocato l’aiuto della Serva di Dio, riuscì ad aprire con estrema facilità il portellone del sottomarino e a salvare così l’equipaggio. In un’occasione troviamo addirittura l’intervento delle belle arti, come nel caso del miracolo che portò alla Beatificazione di Suor Eusebia Palomino Yenes (1899-1935): un artista invalido riuscì a dipingere con i piedi un quadro della religiosa in tempi assolutamente straordinari. Non sono mancati episodi di moltiplicazioni prodigiose, come la moltiplicazione del riso avvenuta in una mensa dei poveri in Spagna per intercessione di fra Juan Macias (1585-1645), e che lo portò alla canonizzazione nel 1975; o il caso della Beatificazione di Suor Irene Stefani (1891-1930): nel 1989, in Mozambico, molte persone, per fuggire da una delle fazioni armate coinvolte nella guerra civile, si erano rifugiate nella chiesa parrocchiale per alcuni giorni; dopo aver pregato la religiosa, l’acqua del fonte battesimale si moltiplicò permettendo a tutti la sopravvivenza: da quel fonte privo di collegamenti con l’esterno erano usciti almeno 200 litri di acqua[10].

Non vengono prese in considerazione le guarigioni per esempio dalle malattie psichiche o i fatti di carattere morale (improvvisa conversione, rinuncia ad un vizio, riconciliazione di una famiglia). In questi casi non è possibile dimostrare la completezza della guarigione oppure arrivare alla certezza che un determinato fatto sarà durevole. Inoltre, l’essenza di questi fatti si basa spesso su elementi soggettivi e, quindi, difficili o addirittura impossibili da verificare scientificamente.

Grado dei miracoli

La teologia stabilisce la distinzione dei miracoli in tre gradi:

1° grado (quoad substantiam): il fatto non può essere compiuto dalla natura, come, per esempio, quando due corpi occupano uno stesso luogo nello stesso tempo o quando il corpo umano diventa glorioso. La transustanziazione, in tal senso, rientrerebbe in questa tipologia di miracoli.

2° grado (quoad subiectum): si tratta di fatti che superano le forze della natura non per la cosa prodotta, ma per il soggetto in cui viene prodotta: per esempio, la resurrezione dei morti, la guarigione di un cieco, una qualche straordinaria e naturalmente inspiegabile restitutio ad integrum. Siccome questo grado di miracolo fa riferimento alla persona che lo riceve e non al modo in cui si compie, non si richiede l’istantaneità.

3° grado (quoad modum): si tratta di fatti che superano le forze della natura per il modo in cui si verifica; nella maggioranza dei casi si tratta di guarigioni istantanee o comunque eccezionalmente rapide in relazione alla malattia esaminata (istantaneità relativa).

A volte non si tratta di un bene positivamente procurato dal Signore, ma di un male che viene evitato. Si tratta dei cosiddetti “miracoli negativi”, che oggi vengono comunemente considerati casi di scampato pericolo. Di per sé i miracoli negativi non rientrano in un grado determinato, tuttavia potrebbero essere assimilati a quelli di terzo grado: per esempio, il fatto che una persona cada senza riportare alcun danno non è straordinario a motivo della caduta ma a motivo delle circostanze in cui essa è avvenuta (un’altezza considerevole e un terreno duro). Infatti, le circostanze possono essere considerate in modo analogo a quello impiegato per valutare la modalità[11].

2. Elementi costitutivi scientifici dei miracoli.

Gli elementi fondamentali che riguardano le guarigioni sono quattro: la diagnosi, la prognosi, la terapia e la modalità della guarigione, che deve essere istantanea, completa e duratura, scientificamente inspiegabile.

a) Diagnosi. Si tratta di un giudizio scientifico sullo stato attuale della malattia, fatto in base all’osservanza dei sintomi e, soprattutto, sulle prove medico-cliniche strumentali. La povertà di prove diagnostiche valide o di limitato valore ai fini del giudizio diagnostico sulla malattia può portare a valutazioni erronee sulla diagnosi e, quindi a difficoltà interpretative del caso clinico in esame. Per poter dichiarare che una guarigione sia un vero miracolo occorre definire con certezza da che cosa una persona sia stata guarita. Qualora nello studio di un presunto miracolo si verificano dubbi seri circa la possibilità di arrivare alla certezza diagnostica, tale ostacolo pregiudica fortemente la possibilità di ulteriori considerazioni.

b) Prognosi. Questo elemento, invece, si riferisce al giudizio di previsione circa il decorso e l’evoluzione della malattia. Si potrebbe dire che è il giudizio sullo stato futuro della malattia. La prognosi è strettamente legata all’elemento precedente, cioè alla diagnosi e ne precisa la gravità, soprattutto in vista delle possibilità di evoluzione della malattia. Nella prognosi si danno due aspetti: l’uno quoad vitam (“per ciò che riguarda la vita”), che fa riferimento alla sopravvivenza della persona, senza pronunciarsi in merito alla riacquisto della salute, e l’altro quoad valetudinem (“per ciò che riguarda la salute”), che fa riferimento al recupero dello stato di salute. In tutti e due i casi la prognosi può essere definita severa, riservata, infausta o favorevole.

c) Terapia. Ai fini della spiegabilità scientifica di un caso è di fondamentale importanza rilevare il rapporto di causalità tra guarigione e terapia. A tal fine la terapia può definirsi adeguata, parzialmente adeguata o inadeguata; in riferimento alla sua efficacia invece sarà definita efficace, parzialmente efficace o inefficace. Qualora non è stata applicata alcuna terapia, nelle conclusioni definitive della Consulta medica viene sempre riportato, in modo chiaro, che la terapia è inesistente.

d) Modalità di guarigione: istantanea, completa e duratura.

d.1 Istantanea. Si tratta dello studio dei tempi in cui è avvenuta una guarigione. Questo presuppone la conoscenza medica della storia naturale di una malattia e del suo decorso. Per definire una guarigione istantanea, o almeno rapida, l’intervallo di tempo necessario per la guarigione deve risultare estremamente breve rispetto a quello che abitualmente si verifica nella storia naturale di una determinata patologia, cioè rispetto al tempo prevedibile che si considera normale, naturale in riferimento alla gravità della malattia in oggetto. È ovvio che si parla qui dell’istantaneità relativa. Per questo, accanto al termine “istantanea”, la Consulta medica usa altri termini, come “rapida”, “molto rapida”. Con questi termini si esprime il chiaro significato di un sostanziale discostarsi della malattia e della relativa guarigione dalla sua naturale evoluzione nel tempo. Il requisito della rapidità della guarigione è fondamentale in tutti questi casi dove la guarigione viene giudicata inspiegabile, non perché da una determinata malattia non si possa guarire, ma perché la sua risoluzione è avvenuta in tempi innaturali. In questi casi si parla dell’inspiegabilità scientifica quoad modum.

d.2 Completa. Non possono essere dichiarati come veri miracoli i casi delle guarigioni parziali o incomplete. Ciò non significa che devono sparire tutti i segni della pregressa malattia, come per esempio le cicatrici degli interventi chirurgici. Si può parlare di completezza della guarigione anche nel caso in cui si verifica la completa e definitiva ripresa funzionale, pur con qualche postumo o stato difettuale. Anche se la cosiddetta restitutio ad integrum facilita il giudizio sulla completezza, nei casi dei presunti miracoli la presenza di eventuali postumi non è tassativamente contraria alla definizione di completezza.

d.3 Duratura. Questo requisito presuppone il giudizio chiaro circa la possibilità dell’eventuale recidiva o ricaduta nella stessa malattia. A volte la relativa scomparsa della malattia è stata giudicata dalla Consulta come regressione o remissione, che però non equivale al giudizio della durevolezza. Nella definizione di una guarigione come duratura spesso occorre tener presente il fattore del tempo, soprattutto nei casi di carattere oncologico.

Nei casi diversi dalle guarigioni l’accertamento si focalizza soprattutto sulla scientifica dimostrazione che un determinato fatto non può avvenire in natura e sull’esclusione di qualsiasi fattore umano o naturale che potrebbe spiegare l’avvenimento. In particolare:

a) Per quanto riguarda lo scampato pericolo, dopo aver ricostruito con certezza lo svolgimento dei fatti e la loro contestualizzazione (p.es. la topografia del terreno, la pianta degli edifici, la documentazione fotografica dei mezzi meccanici, ecc.), l’elemento costitutivo imprescindibile è la dimostrazione dell’assenza di conseguenze nefaste e certe, quindi necessariamente e non soltanto possibilmente attese dell’evento.

b) In riferimento ai casi di moltiplicazione degli oggetti, o simili, elementi costitutivi di queste tipologie di presunti miracoli sono: la certezza dell’avvenuta moltiplicazione, l’impossibilità che l’oggetto in questione possa per sua natura moltiplicarsi, e, infine, l’esclusione di frode, di inganno o di qualsiasi naturale o umana spiegazione dell’evento[12].

3. Elementi teologici dei miracoli

Ai fini dell’attribuzione di un miracolo all’intercessione di un Servo di Dio o di un Beato non basta accertare il carattere miracoloso del fatto, ma occorre anche provare il nesso causale tra l’invocazione ed il presunto miracolo. Si dovrà, pertanto, valutare se ci sia stata effettivamente l’invocazione, verificando le seguenti caratteristiche:

a) l’invocazione deve essere stata fatta chiedendo esplicitamente l’intercessione del Servo di Dio o del Beato presso il Signore per ottenere il miracolo in oggetto;

b) l’invocazione deve essere antecedente rispetto all’asserito miracolo (deve precedere il viraggio favorevole del decorso clinico);

c) l’invocazione deve essere univoca, o almeno prevalente rispetto ad eventuali invocazioni di altri Intercessori Celesti.

La possibilità che ci siano diverse invocazioni capita soprattutto quando c’è molta gente che prega, ad esempio, per un malato. A volte è molto difficile sapere con certezza da chi un soggetto abbia ricevuto l’intercessione efficace. In questi casi, per provare il miracolo occorre accertare quale sia stata l’invocazione principale, di maggiore intensità rispetto alle altre. Per stabilirlo, tra i possibili criteri si considera l’eventuale apposizione di una reliquia sul malato o l’aver fatto una novena. Prevale la preghiera rivolta da più persone ad un Servo di Dio, cioè il criterio della coralità, che rappresenta il carattere ecclesiale della preghiera in contrapposizione ad invocazioni sporadiche o isolate ad altri Servi di Dio. Comunque, può essere riconosciuta come efficace anche l’invocazione elevata da una sola persona. Benedetto XIV stabilisce anche il criterio della temporalità: se la malattia fu lunga e furono invocati diversi Servi di Dio, si dovrà vedere concretamente quale Servo di Dio è stato invocato al tempo dell’inizio della guarigione. Infine, il Magister stabilisce anche il criterio della graduatoria: se si invocano contemporaneamente più Santi, il miracolo si dovrà attribuire a tutti; se invece si invoca un Santo e un Beato, l’invocazione del Santo prevale su quella del Beato. Questi criteri, però, devono essere integrati tra loro con sapienza: ad esempio, se una persona ha sporadicamente pregato un Santo e un’intera comunità ha fatto una novena ad un Beato, è possibile attribuire al secondo l’intercessione efficace. Dalla diversità di invocazioni si deve escludere quella della Beata Vergine Maria, la cui presenza nelle preghiere non è mai d’ostacolo per l’attribuzione dell’intercessione a qualsiasi Servo di Dio o Beato[13].

 

III. Raccolta del materiale in fase diocesana

Per dimostrare che un evento possa essere dichiarato dalla Chiesa come miracoloso occorre presentare le prove che devono essere sufficienti ed oggettive, sia per la valutazione scientifica che per quella teologica. Per questo si tratta di svolgere a livello diocesano un vero e proprio processo che ha lo scopo di raccogliere le prove. Dalla serietà e profondità del lavoro del tribunale dipende molto il successivo cammino di un presunto miracolo. Il tribunale deve condurre il suo lavoro in modo tale da poter garantire l’attendibilità, l’oggettività e la completezza del materiale probatorio raccolto.

Occorre raccogliere materiale documentale e testificale in base ai due elementi che devono essere studiati:

1. elemento scientifico (inspiegabilità scientifica del fatto prodigioso): guarigione oppure fatto/evento prodigioso: scientificamente inspiegabile, istantanea, perfetta e duratura; per una guarigione: diagnosi, prognosi, terapia e stato attuale del sanato;

2. elemento teologico: nesso di causa ed effetto tra il fatto scientificamente inspiegabile e la richiesta dell'intercessione e la sua concessione.

A tal proposito, ritengo importante richiamare alcuni elementi fondamentali dell’Inchiesta diocesana:

In riferimento alla Fase preliminare, mi sembra importante ricordare che è importante individuare chi è il Vescovo competente per svolgere l’inchiesta diocesana su un presunto miracolo, e cioè quello della diocesi dove è avvenuto il fatto miracoloso. Sia la Postulazione che il Vescovo competente, prima di prendere una decisione definitiva, chiedano una perizia previa ad uno specialista. Si tratta di verificare se, in base alla documentazione disponibile, esistano elementi sufficienti tali, da giustificare l’inizio di un procedimento canonico. Deve essere chiaro che il perito incaricato dal Postulatore o dal Vescovo indica e verifica se esiste il cosiddetto fumus boni iuris, ma non fornisce la definitiva valutazione dell’inspiegabilità.

In riferimento alla Fase iniziale dell'Inchiesta, occorre tener presente

a. Libello di domanda, con allegati:

1. documenti medico-clinici – raccolti dal Postulatore;

2. un'accurata relazione del presunto miracolo (Fattispecie Cronologica);

3. Notula Testium (che deve includere testi riguardanti l’elemento scientifico e l’elemento teologico).

b. Fumus boni iuris (Vescovo): parere preliminare di uno o due periti: n. 33°

Il Postulatore, presentando il Libello, deve allegare tutta la documentazione riguardante il presunto miracolo. Si tratta di documenti coevi, cioè contemporanei all’evento in questione. Per quanto riguarda le guarigioni è importante la documentazione medico-clinica in base alla quale si potrà raggiungere la certezza circa la diagnosi, la prognosi, la terapia e la modalità della guarigione (rapida, completa, duratura, scientificamente inspiegabile). È ovvio che va allegata la copia autenticata dell’originale della documentazione medica, con eventuale trascrizione e traduzione. È necessario accludere la documentazione primaria: le lastre mediche, i cd con le risonanze magnetiche, i vetrini con i preparati istopatologici, ecc... fonti scritte o documentali – cartelle cliniche, referti medici, esami clinici (radiografie, TAC, piastrine, ecc.). Nell'apparato probatorio di una causa di canonizzazione (nella fase diocesana e anche romana), possono essere ammessi documenti su un supporto celluloide, magnetico o elettronico, purché siano stati inseriti negli atti processuali dopo che il Delegato episcopale abbia accertato la loro utilità, affidabilità e assenza di manipolazioni[14]. In modo particolare, se non esclusivo, questa norma viene applicata all'Inchiesta sul miracolo, in cui si presentano come prove documentali gli esami clinico-medici, ad es., risonanza magnetica, ecografia, radiografia, ecc. Nella valutazione medica in Dicastero i Periti spesso non si accontentano dei referti medici fatti dagli altri ma esigono di visionare personalmente questo tipo di documenti. Anche nei casi diversi dalle guarigioni la documentazione è di fondamentale importanza. Per quanto riguarda, per esempio, gli eventi di scampato pericolo occorre prestare particolare attenzione alla esatta ricostruzione dei fatti e dei luoghi. Molto importanti in questo possono essere i verbali della polizia (se si tratta di incidenti), la documentazione fotografica e topografica, le piante degli edifici, ecc…

Raccolta delle prove testificali: nn. 15a, 16-18, 21-24

Dopo l’accettazione del Libello e la Costituzione del Tribunale (Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia, Notaio e Perito Medico o Tecnico), si celebra la Prima Sessione o di Apertura, per il giuramento, de munere bene adimplendo et secreto servando, degli Officiali dell'Inchiesta.

Il Tribunale, formato dal Vescovo o Delegato Episcopale, dal Promotore di Giustizia e dal Notaio, deve avere anche un Perito medico o tecnico, il quale è fondamentale sia per aiutare il promotore di Giustizia nel preparare gli interrogatori, sia per l’escussione dei testi tecnici. In caso di assenza del perito durante l’escussione dei testimoni, le sessioni sono invalide. I testi escussi devono essere de visu. Anche nei miracoli storici è necessario che si disponga delle testimonianze e delle descrizioni del fatto da parte dei testimoni diretti, oculari e tali testimonianze siano state raccolte da un’autorità super partes. I testimoni de visu devono riferirsi sia all’aspetto medico o tecnico, sia all’aspetto teologico. Molto dipende dall’attendibilità dei testimoni, che quindi vanno scelti con saggezza.

Possono essere escussi anche medici non credenti, non cristiani o non cattolici perché spesso proprio in base ai loro giudizi, indirettamente, il caso acquista maggiore solidità rispetto alle valutazioni – talvolta persino tecniche – inficiate da presupposti poco scientifici. Non mancano guarigioni di non cristiani. In ogni caso, bisogna vigilare sulla privacy delle persone che non vogliono comparire nell’Inchiesta, le cui dichiarazioni potranno essere salvaguardate dal Tribunale tramite l’anonimato. Analoga attenzione si potrà avere con tutti i testi, soprattutto quando sono coinvolti minori. Per questo motivo, normalmente in Acta Apostolicae Sedis non vengono pubblicate le generalità delle persone sanate.

Ogni caso va comunque valutato nel suo contesto: ad esempio, non è la stessa cosa che una guarigione si verifichi in un moderno ospedale europeo o in un sanatorio africano povero di attrezzature scientifiche.

Uno dei criteri fondamentali nella valutazione dei miracoli riguardanti le guarigioni sono la loro completezza e stabilità, nonché la durevolezza. Per questo è importante il lavoro dei periti ab inspectione, nominati durante l’inchiesta diocesana. Il loro compito è quello di visitare il sanato, richiedere eventuali esami specifici e redigere un’opinione circa lo stato attuale di salute. Successivamente i 2 Periti devono essere escussi dal Tribunale come testi ex officio.

Nel caso in cui la persona guarita sia deceduta occorre presentare le prove certe e univoche riguardo a due aspetti: il primo che la morte sia avvenuta per cause non riconducibili alla malattia dalla quale il sanato sia guarito in modo miracoloso e, il secondo, che la sanazione possa considerarsi completa in base ai documenti medico-clinici risalenti al periodo dopo la guarigione.

Chiusura dell'Inchiesta e Invio degli atti in Congregazione: nn. 35 e 29-31.

Si segue la stessa procedura dell'Inchiesta sulle virtù eroiche o sul martirio.

Accenni sulla Fase romana

Dopo la consegna degli Atti in Dicastero e la loro formale apertura, viene verificata la cosiddetta validità giuridica. Questo passaggio fondamentale sancisce il valore giuridico delle prove raccolte nel corso del lavoro del tribunale diocesano. Con il decreto di validità giuridica il Dicastero riconosce che il materiale testificale e documentale raccolto ha un valore di prova perché acquisito secondo le norme che ne garantiscono l’autenticità, la veridicità e la completezza[15].

Nella procedura canonica circa lo studio dei presunti miracoli si distinguono due fasi: la valutazione scientifica (medica o tecnica) e quella teologica. Tale giudizio viene affidato a due distinti e separati organi collegiali: Consulta medica e Congresso peculiare dei Consultori teologi. Le competenze di questi due organi sono diverse, separate, anche se complementari. La base del giudizio teologico è costituita dalle conclusioni formulate dagli esperti medici o tecnici che hanno esaminato in modo approfondito un caso concreto dal punto di vista della sua inspiegabilità scientifica.

Valutazione medica o tecnica: le testimonianze, tradotte in italiano, e l’intera documentazione raccolta e stampata in un cosiddetto Summarium, viene consegnata a due Periti d’ufficio, i quali in modo indipendente, dopo aver esaminato gli atti, redigono la loro perizia. Se almeno una delle due perizie è positiva, e cioè si conclude con la convinzione circa l’inspiegabilità scientifica del caso, si può procedere alla convocazione della Consulta Medica. Se le due perizie sono negative, il Postulatore può chiedere anche la nomina del terzo perito. Se tutte e tre le perizie sono negative non si può procedere ad ulteriora, e cioè non si può convocare la Consulta medica.

Consulta medica o tecnica è composta da sette periti, specialisti nel settore che riguarda il caso presentato alla loro valutazione. La Consulta è presieduta dal Presidente, partecipano in essa i due periti d’ufficio che hanno già studiato il caso e viene integrata con altri quattro periti. Per la validità della riunione collegiale è necessario che siano presenti almeno sei dei sette Periti regolarmente convocati.

Il risultato della Consulta: si considera il risultato positivo quando la maggioranza qualificata (5 su 7 oppure 4 su 6) ritiene un caso scientificamente inspiegabile. Non è sufficiente la maggioranza semplice (4 su 7)[16]. La necessità di ottenere la maggioranza qualificata dei pareri, garantisce un’alta certezza scientifica delle conclusioni raggiunte.

Riesame dei presunti miracoli: il Regolamento della Consulta medica ammette la possibilità di riesaminare i casi ritenuti miracolosi che hanno avuto il risultato sospensivo e che non hanno raggiunto la maggioranza richiesta per procedere ad ulteriora (cf. Regolamento della Consulta medica, Artt. 16, 17 e 18).

Quando le conclusioni della riunione collegiale sono sospensive, la Postulazione può apportare i chiarimenti richiesti (Art. 16, § 1). In tal caso, il Sottosegretario del Dicastero, dopo aver sentito il parere del Presidente della Consulta, sottopone la richiesta della Postulazione al Congresso Ordinario del Dicastero che decide se autorizzare il riesame (Art. 16, § 2). Qualora la decisione fosse positiva, la rivalutazione viene affidata alla Consulta composta dagli stessi Periti medici di quella precedente (Art. 16, § 3).

Se le conclusioni della Consulta sono negative, dopo la presentazione dei nuovi argomenti da parte della Postulazione, il Sottosegretario chiede il parere a due nuovi Periti Medici d’ufficio. Successivamente sottopone la richiesta della Postulazione al Congresso Ordinario che decide se autorizzare o no la convocazione di un’altra Consulta Medica che, se concessa, sarà composta da nuovi Periti Medici e presieduta da un Medico dell’Albo dei Periti (Art. 17, §§ 1, 2 e 3).

Infine, per quanto riguarda il riesame dei presunti miracoli, un caso esaminato per tre volte dalla Consulta Medica con esito sospensivo o negativo, non può essere ulteriormente ripresentato (cf. Regolamento della Consulta medica, Art. 18) [17].

 

Conclusione

Il bene delle Cause richiede che non si possa mai prescindere dalla verità storica e scientifica degli asseriti miracoli. Come è necessario che le prove giuridiche siano complete, convergenti ed affidabili, così è necessario che il loro studio sia effettuato con serenità, obiettività e sicura competenza da parte di periti medici altamente specializzati e, poi, ad un livello diverso, dal Congresso dei consultori teologi e dalla Sessione dei cardinali e vescovi per arrivare, infine, alla determinante approvazione del Santo Padre, che ha l’esclusiva competenza di riconoscere un evento straordinario come vero miracolo.

 

III Seminario di promozione delle Cause di Canonizzazione e Beatificazione della Famiglia Salesiana

Casa Madre salesiana di Torino-Valdocco, 8 settembre 2023

 

p. Sergio La Pegna, dc

Officiale del Dicastero

 

__________

[1] Cf. A. Royo, “I miracoli nelle Cause dei Santi”, in Congregazione delle Cause dei Santi, Le Cause dei Santi, Città del Vaticano 2018, 4° edizione, 107-110.

[2] Cf. A. Amato, Gesù il Signore. Saggio di Cristologia, Bologna 20087, 180-182.

[3] Cf. A. Royo, “I miracoli nelle Cause dei Santi”, in Congregazione delle Cause dei Santi, Le Cause dei Santi, Città del Vaticano 2018, 4° edizione, 112.

[4] Cf. P. Molinari, “Observationes aliquot circa miraculorum munus et necessitatem in causis beatificationis et canonizationis”, Periodica, 63 (1974) 341-384.

[5] Benedetto XIV (Prospero Lambertini), De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione – La Beatificazione dei Servi di Dio e la Canonizzazione dei Beati, vol. IV/1, a cura di Vincenzo Criscuolo, Città del Vaticano 2018, pp. 164-165.

[6] Benedetto XIV (Prospero Lambertini), De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione – La Beatificazione dei Servi di Dio e la Canonizzazione dei Beati, vol. IV/1, a cura di Vincenzo Criscuolo, Città del Vaticano 2018, pp. 169-171.

[7] Cf. R. Latourelle, “Miracle et sainteté dans les Causes de beatification et de canonization”, in Science et Esprit, L/3 (1998), 255-277.

[8] Benedetto XIV (Prospero Lambertini), De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione – La Beatificazione dei Servi di Dio e la Canonizzazione dei Beati, vol. I/2, a cura di Vincenzo Criscuolo, Città del Vaticano 2011, Vol I/1, pp. 628-629.

[9] Cf. Visita di Papa Francesco alla Congregazione delle Cause dei Santi (1° giugno 2015), pro manuscripto, p. 2.

[10] Cf. A. Royo, “I miracoli nelle Cause dei Santi”, in Congregazione delle Cause dei Santi, Le Cause dei Santi, Città del Vaticano 2018, 4° edizione, 117-118.

[11] Cf. A. Royo, “I miracoli nelle Cause dei Santi”, in Congregazione delle Cause dei Santi, Le Cause dei Santi, Città del Vaticano 2018, 4° edizione, 119-120.

[12] Cf. P. Polisca, “Exursus. Note di Logica e Metodologia Medica”, in Congregazione delle Cause dei Santi, Le Cause dei Santi, Città del Vaticano 2018, 4° edizione, 437-444.

[13] Cf. A. Royo, “I miracoli nelle Cause dei Santi”, in Congregazione delle Cause dei Santi, Le Cause dei Santi, Città del Vaticano 2018, 4° edizione, 118-119.

[14] Interpretazione autentica del 3 giugno 2014 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi riguardante il valore giuridico da attribuire ai documenti tecnologici odierni.

[15] Cf. R. Sarno, “Inchiesta sul miracolo”, in Congregazione delle Cause dei Santi, Le Cause dei Santi, Città del Vaticano 2018, 4° edizione, 429-436.

[16] Cf. Regolamento della Consulta medica del 24 agosto 2016.

[17] Cf. R. Sarno, “Studio di merito della Causa”, in Congregazione delle Cause dei Santi, Le Cause dei Santi, Città del Vaticano 2018, 4° edizione, 485-492.